Art. 2.
(Fondo per le missioni all'estero).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 1, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria.
      2. Possono essere autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo di cui al comma 1, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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